Disturbi generalizzati dello sviluppo e integrazione scolastica Autismo e integrazione Scolastica | Page 167
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e Integrazione Scolastica
Autismo – Strategie per una scuola inclusiva
a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla
nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici
anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di
ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici,
alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente
neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la
stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la
previsione dell'evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve
tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione
delle competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla
vista, all'udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio
temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda
riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e
coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale
redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.
Art. 4. Profilo dinamico funzionale.
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto
successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento
scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di
possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale
viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti
specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base
all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui
all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in
situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
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