DanzaSì Anteprima DanzaSì n. 322 febbraio 2018 | Page 9
FISCO
I compensi occasionali
nell'ambito della Danza
di Claudio Signorelli
Ai sensi dell’articolo 54-bis,
comma 13, del D.L. 24 aprile
2017, n. 50, il Contratto di presta-
zione occasionale (CPO) è il con-
tratto mediante il quale un utilizza-
tore, nell’esercizio dell’attività pro-
fessionale o di impresa, acquisisce,
con modalità semplificate, presta-
zioni di lavoro occasionali o sal-
tuarie di ridotta entità, nel rispetto
dei seguenti limiti economici, tutti
riferiti all’anno civile (periodo
intercorrente tra il 1° gennaio e il
31 dicembre): compensi di importo
complessivamente non superiore a
5.000 euro, per ciascun prestatore
con riferimento alla totalità degli
utilizzatori; compensi di importo
complessivamente non superiore a
5.000 euro, per ciascun utilizzato-
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CLAUDIO SIGNORELLI
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, esperto del settore spettacolo
Via dei Chiavari, 34/A 00186 Roma
Tel. Studio: 06.64760400 Cell: 349.0531052
[email protected]
re con riferimento alla totalità dei
prestatori; compensi di importo
non superiore a 2.500 euro, per le
prestazioni complessivamente rese
da ogni prestatore a favore del
medesimo utilizzatore. È inoltre
previsto un limite di durata pari a
280 ore nell’arco dello stesso anno
civile. Secondo quanto precisato
dall’Inps nella circolare 5 luglio
2017, n. 107 , possono fare ricorso
al Contratto di prestazione occasio-
nale i professionisti, i lavoratori
autonomi, gli imprenditori, le asso-
ciazioni, le fondazioni e gli altri
enti privati, nonché le amministra-
zioni pubbliche. Il comma 5 stabi-
lisce che il Contratto di prestazione
occasionale è vietato per i soggetti
con cui l'utilizzatore abbia in corso
o abbia cessato da meno di 6 mesi
un rapporto di lavoro subordinato
o di collaborazione coordinata e
continuativa.
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