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LA PUBBLICITÀ E I COMPORTAMENTI ALIMENTARI DEI RAGAZZI imprese televisive firmatarie sui livelli di protezione da attuare, distinguendo a) un I livello di protezione generale applicabile a tutte le fasce orarie di programmazione (per cui gli spot non devono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi, nè intenti al consumo di alcol, tabacco, sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l’astinenza o la sobrietà dall’alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l’assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti ; non devono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l’acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza; non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;- sul prezzo del giocattolo (in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l’acquisto di prodotti complementari), b) un II livello di protezione rafforzata nelle fasce di programmazione in cui si presume che i minori siano in ascolto, con la presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30), per cui vige il divieto di trasmettere pubblicità direttamente rivolte ai minori contenenti situazioni che possano costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori, c) un III livello di protezione specifica che si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). In questa ultima ipotesi, si prevede che i messaggi pubblicitari debbano essere preceduti e caratterizzati da elementi tali da renderli riconoscibili anche ai bambini che non sanno leggere o disabili. Soprattutto, in questa fascia oraria si dovrebbe evitare la pubblicità di a) bevande superalcoliche e alcoliche, b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti; c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali). L’attuazione del presente Codice è affidata a un “Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”. Il 29 novembre 2002, alla presenza del Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, è stato firmato dalle associazioni di emittenti televisive più rappresentative sul territorio nazionale e locale un protocollo d’intesa redatto dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo e presentato dal suo presidente, Adalberto Baldoni. Il documento denuncia sette “principi generali” ed una serie di norme di comportamento indirizzate alla tutela dei diritti e dell’integrità psichica e morale del minore, riprendendo e sviluppando i principi già presenti nel Codice Prodi. Il 4 giugno 2002, presso il Ministero delle Comunicazioni, si sono incontrati i rappresentanti delle maggiori Associazioni delle emittenti televisive nazionali e locali per la firma, di fronte al Ministero delle Comunicazioni Maurizio Gasparri, del Codice di autoregolamentazione sulle televendite, redatto dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo ed approvato dalla Commissione stessa, riunita in seduta plenaria il 14 maggio. Si ricorda, inoltre, che la RAI ha stipulato nel 2003 il contratto di servizio con il Ministero delle Comunicazioni, il quale prevede in particolare all’art. 6 una serie di disposizioni specificamente dirette alla programmazione televisiva per i minori, impegnandosi ad evitare di trasmettere la pubblicità, immediatamente prima, durante e immediatamente dopo le trasmissioni espressamente dedicate all’infanzia e all’adolescenza. Sono, inoltre, vietate promo e trailer in contrasto con i principi descritti nel contratto e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi programmi. Deve segnalarsi, altresì, l’iniziativa di autoregolamentazione che il gruppo Mediaset ha adottato autonomamente e che consiste 83