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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE Art . 1122 c . c .
Art . 1122 c . c . *
( Opere su parti di proprietà o uso individuale )
1 . Nell ’ unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all ’ uso comune , che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all ’ uso individuale , il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità , alla sicurezza o al decoro architettonico dell ’ edificio . 2 . In ogni caso è data preventiva notizia all ’ amministratore che ne riferisce all ’ assemblea .
* Articolo modificato dall ’ art . 6 della legge 11 dicembre 2012 , n . 220 ( in vigore dal 18 giugno 2013 ).
Sommario : 1 . Concetto di opere . - 2 . Concetto di danno . - 3 . Divieti regolamentari all ’ uso delle parti esclusive . - 4 . Limiti all ’ utilizzo delle parti comuni . - 5 . Pregiudizio del decoro architettonico . - 6 . Distanze legali . - 7 . Immissioni moleste .
1 . Concetto di opere . In mancanza di norme limitative della destinazione e dell ’ uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale , derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condomini , la norma dell ’ art . 1122 c . c . non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro , purché non siano compiute opere che possano danneggiare lo parti comuni dell ’ edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune ( nella specie , la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che l ’ uso dell ’ area scoperta antistante il fabbricato , destinata a parcheggio , dovesse avvenire in modo da lasciare agli attori lo spazio per le manovre di ingresso e regresso in relazione ai loro magazzini , non assumendo rilievo in contrario il mutamento di destinazione a garage operato dagli stessi attori ) ( Cass . 22428 / 2011 ). La norma dell ’ art . 1122 c . c ., che nel vietare a ciascun condomino di eseguire opere sulla sua proprietà esclusiva che rechino danno alle parti comuni per ciò stesso non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA