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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE Art . 1120 c . c .
vaguardata , mediante opere adeguate , la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente , restando così complessivamente mantenuta , per la non significativa portata della modifica , la destinazione principale del bene ( Cass . 14107 / 2012 ). Nell ’ identificazione del limite all ’ immutazione della cosa comune , disciplinato dall ’ art . 1120 , comma 2 , c . c . il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subìto rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità ; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo ( nel caso di specie è stata ritenuta legittima la costruzione di un ascensore che ha ridotto le dimensioni del pianerottolo senza però comprometterne l ’ utilizzabilità ) ( Cass . 15308 / 2011 ). In tema di condominio , l ’ opera di escavazione nel sottosuolo del fabbricato comune compiuta da uno dei condomini , senza il consenso degli altri , costituisce di per sé un ’ innovazione lesiva , in quanto priva i condomini medesimi dell ’ uso e del godimento di una parte comune dell ’ edificio ( Cass . 4965 / 2010 ). Qualora il proprietario dell ’ ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo , tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l ’ art . 1102 c . c . poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune , bensì all ’ appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri ; né assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell ’ immobile ( Cass . 14950 / 2008 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA