CodiceARPE | Page 826

826
Parte II - LE LOCAZIONI Legge 9 dicembre 1998 , n ° 431 CAPO V - Disposizioni finali
questa esclusa a norma del 2 ° comma , stesso articolo ( Cass . 3780 / 1989 ).
2 . Clausola volta a determinare il canone in misura superiore a quella risultante da contratto scritto e registrato : nullità . La conformazione del contratto di locazione abitativa prevista dal comma 5 dell ’ art . 13 L . n . 431 / 1998 presuppone la coartazione o coercizione della volontà del conduttore al momento della formazione del consenso , mentre l ’ accordo tra le parti sulla violazione della prescrizione sulla forma scritta ( registrabile ) dà luogo esclusivamente alla nullità del contratto ( Cass . ord . 8836 / 2018 ). La nullità prevista dalla L . n . 431 del 1998 , art . 13 , comma 1 , sanziona il patto occulto di maggiorazione del canone , che , in quanto nullo , non è sanato dalla registrazione tardiva , fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità dell ’ atto . Ne consegue che resta valido il solo contratto registrato ed è quindi dovuto solamente il canone apparente ( Cass . 2368 / 2017 ). In materia di locazioni abitative , l ’ art . 13 , comma 1 ° della legge n . 431 del 1998 , nel prevedere la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato , non si riferisce all ’ ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo , in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma in quanto , essendo valido il contratto di locazione scritto ma non registrato , non può sostenersi che essa abbia voluto sanzionare con la nullità la meno grave ipotesi della sottrazione all ’ imposizione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo mediante una pattuizione scritta ma non registrata . La nullità prevista dal comma 1 ° dell ’ art . 13 è volta a colpire la pattuizione , nel corso di svolgimento del rapporto di locazione , di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario ( Cass . s . u . 18213 / 2015 ). In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo , la nullità prevista dall ’ art . 13 , comma 1 , della l . n . 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone , oggetto di un procedimento simulatorio , mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente ; il patto occulto , in quanto nullo , non è sanato dalla registrazione tardiva , fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica ( Cass . s . u . 18213 / 2015 ). Il contratto di locazione per uso abitativo , stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell ’ uso da parte del conduttore , al fine di eludere la sanzione
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA