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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 9 dicembre 1998 , n ° 431 CAPO III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
minore durata ( Corte Cost . 183 / 2001 ). È costituzionalmente illegittimo l ’ art . 6 , comma 6 , della legge 9 dicembre 1998 , n . 431 ( Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ), nella parte in cui esime il conduttore dall ’ obbligo di risarcire il maggior danno , ai sensi dell ’ art . 1591 c . c ., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell ’ immobile ( Corte Cost ., n . 482 / 2000 ).
Art . 7 .
( Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell ’ immobile )
1 . Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell ’ immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato , che l ’ immobile è stato denunciato ai fini dell ’ applicazione dell ’ ICI e che il reddito derivante dall ’ immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell ’ applicazione delle imposte sui redditi . Ai fini della predetta dimostrazione , nel precetto di cui all ’ articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione , gli estremi dell ’ ultima denuncia dell ’ unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell ’ applicazione dell ’ ICI , gli estremi dell ’ ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonchè gli estremi delle ricevute di versamento dell ’ ICI relative all ’ anno precedente a quello di competenza . ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Il D . L . 25 febbraio 2000 , n . 32 , convertito con modificazioni dalla L . 20 aprile 2000 , n . 97 ha disposto ( con l ’ art . 1 , comma 3 ) che questa norma si interpreta nel senso che la dimostrazione dell ’ esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge . ( 2 ) La Corte Costituzionale , con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001 , n . 333 ( in G . U . 1a s . s . 10 / 10 / 2001 , n . 39 ) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo 7 .
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA