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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 9 dicembre 1998 , n ° 431
CAPO III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
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giudice per inapplicabilità della normativa stessa , siccome riguardante le locazioni ad uso abitativo e non anche le locazioni ad uso diverso ( Cass . 6468 / 2007 ). Non sono applicabili al comodato immobiliare le norme contenute nell ’ articolo 6 della legge 9 dicembre 1998 , n . 431 , ed in particolare quella di cui al comma sesto di detto articolo , che ha introdotto un criterio di quantificazione predeterminato e forfettario del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili , individuandolo nella misura del 20 per cento del canone di locazione , con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall ’ articolo 1591 cod . civ . Trattasi , infatti , di norme eccezionali , di efficacia temporanea e destinate ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni e , pertanto , la loro applicazione è rigorosamente limitata ai contratti di locazione ( Cass . 12882 / 2009 ).
5 . Questioni di legittimità costituzionale . In tema di locazioni abitative , la sentenza della Corte cost . n . 333 del 2001 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell ’ art . 7 legge n . 431del 1998 , il quale prevedeva che , per l ’ esecuzione del provvedimento di rilascio dell ’ immobile locato , era necessaria la dimostrazione dell ’ avvenuta registrazione del contratto di locazione , della effettuata denunzia dell ’ immobile ai fini Ici e della eseguita dichiarazione dei redditi tratti dall ’ immobile medesimo , con la conseguenza che , avendo la decisione dichiarativa di incostituzionalità efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente , purchè ancora pendenti e cioè non esauriti in forza di giudicato , deve essere accolto il ricorso per cassazione avverso la decisione di accoglimento dell ’ opposizione agli atti esecutivi fondata sull ’ inefficacia del precetto per carenza delle indicazioni di cui al predetto art . 7 ( Cass . 11604 / 2005 ). Sono manifestamente inammissibili , in riferimento agli artt . 3 e 42 Cost ., le questioni di legittimità costituzionale dell ’ art . 1 , comma 1 , del D . L . 25 febbraio 2000 , n . 32 ( Disposizioni vigenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo ), convertito in legge 20 aprile 2000 , n . 97 , nella parte in cui detta norma – con riferimento all ’ art . 6 , comma 5 , della legge 9 dicembre 1998 , n . 431 – prevede che il termine dilatorio dettato da quest ’ ultima disposizione non possa comunque essere inferiore a nove mesi , senza consentire cioè al giudice di valutare la sussistenza di situazioni riguardanti la persona del locatore che valgano a giustificare la fissazione di un termine di rilascio dell ’ immobile di
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA