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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 9 dicembre 1998 , n ° 431 CAPO III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
CAPO III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Art . 6 .
( Rilascio degli immobili )
1 . Nei comuni indicati all ’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988 , n . 551 , convertito , con modificazioni , dalla legge 21 febbraio 1989 , n . 61 , e successive modificazioni , le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge . 2 . Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo , per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione , avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1 , a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento , anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali , trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all ’ articolo 2 della presente legge . 3 . Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione , i conduttori interessati possono chiedere , entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1 , con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell ’ articolo 26 , primo comma , del codice di procedura civile , che sia nuovamente fissato il giorno dell ’ esecuzione . Si applicano i commi dal secondo al settimo dell ’ articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982 , n . 9 , convertito , con modificazioni , dalla legge 25 marzo 1982 , n . 94 . Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all ’ articolo 618 del codice di procedura civile . Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell ’ esecuzione vale anche come autorizzazione all ’ ufficiale giudiziario a servirsi dell ’ assistenza della forza pubblica . 4 . Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge , il conduttore puo ’ chiedere una sola volta , con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell ’ articolo 26 , primo comma , del codice di procedura civile , che sia nuovamente fissato il giorno dell ’ esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5 . Si applicano i commi dal secondo al settimo dell ’ articolo 11 del citato decreto-legge n . 9 del 1982 , convertito , con modificazioni , dalla legge n . 94 del 1982 . Avverso il decreto del pretore il locatore ed il condut-
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