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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 27 luglio 1978 , n ° 392 TITOLO II - Disciplina transitoria
far accertare il mancato rinnovo del contratto alla prima scadenza , sulla base di una diversa ( benché tempestiva ) comunicazione al conduttore dell ’ esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del contratto sulla base dei motivi di cui al comma 1 dell ’ art . 3 della legge 9 dicembre 1998 , n . 431 ( Cass . 15898 / 2014 ).
Art . 60 . ( Abrogato dalla L . 9 dicembre 1998 , n . 431 art . 14 comma 4 ) ( Ripristino del rapporto e risarcimento del danno )
Il provvedimento che dispone il rilascio dell ’ immobile in conseguenza dell ’ esercizio da parte del locatore del diritto di recesso , perde efficacia se il locatore , nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell ’ immobile , non lo adibisca all ’ uso per il quale aveva agito ovvero , nei casi di cui ai numeri 3 ), 4 ) e 5 ) dell ’ articolo 59 , non inizi , nel suddetto termine , i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione . Il conduttore ha diritto , nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa , al ripristino del contratto di locazione , salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede , e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati , ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone , oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco . Il giudice , oltre a determinare il ripristino o il risarcimento , ordina al locatore il pagamento di una somma da L . 500.00 a L . 2.00.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l ’ immobile , ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge .
Art . 61 . ( Abrogato dalla L . 9 dicembre 1998 , n . 431 art . 14 comma 4 ) ( Acquirente dell ’ immobile locato )
La facoltà di recesso nel caso previsto dal n . 1 ) dell ’ articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l ’ immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni dalla data dell ’ acquisto . Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell ’ acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l ’ acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente . Quando l ’ immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato , il termine di cui al primo comma si compu-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA