CodiceARPE | Page 727

Parte II - LE LOCAZIONI Legge 27 luglio 1978 , n ° 392
TITOLO I - Del contratto di locazione
727
vità che comporti il contatto con il pubblico e che , quindi , gli stessi siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità ed interesse ad entrare in contatto con l ’ impresa ; tale requisito si atteggia in modo identico anche nell ’ ipotesi di attività commerciali cosiddette “ monomarca ”, in quanto nessun rilievo può avere la circostanza che la generalità degli utenti e consumatori che accedono liberamente al negozio e che sono fidelizzati al luogo di svolgimento dell ’ attività sia indirizzata all ’ acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca ( Cass . 7039 / 2017 ).
5 . Regola . L ’ indennità per la perdita dell ’ avviamento commerciale prevista dall ’ art . 34 della l . n . 392 del 1978 è dovuta al conduttore uscente indipendentemente da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno concretamente derivante dal rilascio , con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile ( Cass . 11770 / 2017 ). In caso di locazione di immobili ad uso promiscuo , ossia per lo svolgimento di plurime attività , alcune soltanto delle quali comportino il contatto diretto col pubblico , la prevalenza di queste rispetto alle altre deve essere provata dal conduttore che , alla cessazione del rapporto , reclami dal locatore la corresponsione dell ’ indennità per la perdita dell ’ avviamento commerciale . In assenza di contestazioni da parte del locatore , peraltro , il conduttore non è tenuto a dimostrare anche che l ’ attività comportante contatto diretto col pubblico fosse lecitamente svolta sotto il profilo amministrativo , giacché ciò risponde all ’” id quod plerumque accidit ” ( Cass . 10962 / 2010 ).
6 . Diritto ritenzione . Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo , in cui l ’ esecuzione del provvedimento di rilascio dell ’ immobile è condizionata all ’ avvenuto versamento della indennità per l ’ avviamento commerciale , ex artt . 34 , comma 3 , e 69 , comma 8 , della l . n . 392 del 1978 , fin quando tale corresponsione non avvenga , anche solo nella forma dell ’ offerta reale non accettata , la ritenzione dell ’ immobile da parte del conduttore avviene “ de iure ” e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell ’ obbligo di consegna , con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell ’ art . 1591 c . c ( Cass . 19634 / 2016 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA