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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 27 luglio 1978 , n ° 392 TITOLO I - Del contratto di locazione
b ) 1,25 per le abitazioni di tipo civile ( A / 2 ); c ) 1,05 per le abitazioni di tipo economico ( A / 3 ); d ) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare ( A / 4 ); e ) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare ( A / 5 ); f ) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale ( A / 6 ); g ) 1,40 per le abitazioni di tipo villini ( A / 7 ); h ) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi ( A / 11 ). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto , ed ai soli fini del comma precedente , la categoria catastale viene stabilita dall ’ ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe . A tale fine gli interessati devono presentare all ’ ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell ’ immobile con una sommaria descrizione dell ’ edificio , delle rifiniture dell ’ unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati . L ’ ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo .
Art . 17 . ( Abrogato dalla L . 9 dicembre 1998 , n . 431 , art . 14 comma 4 ) ( Classe demografica dei comuni )
In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti : a ) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti ; b ) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ; c ) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ; d ) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ; e ) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ; f ) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall ’ ISTAT .
Art . 18 . ( Abrogato dalla L . 9 dicembre 1998 , n . 431 , art . 14 comma 4 ) ( Ubicazione )
In relazione all ’ ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente :
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA