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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 27 luglio 1978 , n ° 392 TITOLO I - Del contratto di locazione
Art . 9 .
( Oneri accessori )
Sono interamente a carico del conduttore , salvo patto contrario , le spese relative al servizio di pulizia , al funzionamento e all ’ ordinaria manutenzione dell ’ ascensore , alla fornitura dell ’ acqua , dell ’ energia elettrica , del riscaldamento e del condizionamento dell ’ aria , allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine , nonché alla fornitura di altri servizi comuni . Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento , salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore . Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta . Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l ’ indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione . Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate . ( Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell ’ articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n . 633 . La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi ). L ’ art . 1576 c . c . prevede , come criterio generale , che il locatore ( proprietario ) deve eseguire tutte le riparazioni necessarie , ad eccezione di quelle di piccola manutenzione , che sono invece a carico del conduttore ( inquilino ). Tutte le spese ordinarie sono quindi a carico dell ’ inquilino , mentre il proprietario è tenuto solo ad intervenire in caso di manutenzione straordinaria . La L . 392 / 78 ( Disciplina delle locazioni di immobili urbani ) prevede più specificamente che sono interamente a carico del conduttore , salvo patto contrario , le spese relative al servizio di pulizia , al funzionamento e all ’ ordinaria manutenzione dell ’ ascensore , alla fornitura dell ’ acqua , dell ’ energia elettrica , del riscaldamento e del condizionamento dell ’ aria , allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine , nonché alla fornitura di altri servizi comuni . Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 %, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore . Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta . Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l ’ indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione . Il con-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA