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Parte II - LE LOCAZIONI Legge 27 luglio 1978 , n ° 392
TITOLO I - Del contratto di locazione
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1 . Ambito di applicazione . La locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare , stipulata dal curatore del fallimento ai sensi dell ’ art . 560 , secondo comma , c . p . c . ( applicabile in forza del richiamo di cui all ’ art . 105 della legge fallimentare ) è un contratto la cui durata risulta “ naturaliter ” contenuta nei limiti della procedura concorsuale , in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene , con la conseguenza che - non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall ’ art . 2923 c . c . - non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all ’ acquirente “ in executivis ”. Pertanto la clausola con la quale il curatore ed il conduttore espressamente pattuiscano la risoluzione della locazione per effetto della vendita forzata del bene è pienamente valida , in quanto esplicita un limite di durata connaturato al contratto ed alle sue peculiari finalità , che lo sottraggono all ’ ambito di applicabilità del combinato disposto degli artt . 7 e 41 della legge 22 luglio 1978 , n . 392 , che colpiscono di nullità la clausola di risoluzione del contratto di locazione in caso di alienazione del bene locato ( Cass . S . U . 459 / 1994 ).
Art . 8 .
( Spese di registrazione )
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali .
Sommario : 1 . Patti contrari
1 . Patti contrari . L ’ art . 55 , sesto comma , d . P . R . 26 ottobre 1972 n . 634 , come modificato dall ’ art . 2 ter D . L . 10 novembre 1978 n . 693 , stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato , obbligata al pagamento dell ’ imposta di registro è unicamente l ’ altra parte contraente , anche in deroga all ’ art . 8 legge 27 luglio 1978 n . 392 in tema di contratti di locazione : trattandosi di norma imperativa , essa esclude la possibilità di pattuizioni contrarie ed a norma dell ’ art . 1339 c . c . si sostituisce di diritto a quelle contrarie contenute nei contratti precedenti ( Cass . 6798 / 1993 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA