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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
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Art . 1591 c . c .
sato la sentenza del giudice del gravame di merito che , in tema di nuova locazione di immobile urbano già assoggettato alla legge n . 392 del 1978 , aveva omesso di esaminare le censure di parte concernenti l ’ utilizzabilità e la rilevanza delle presunzioni in ordine alle circostanze che le vere e proprie trattative per la stipulazione di una nuova locazione con terzi si instaurano normalmente solo quando sussiste la sufficiente certezza circa l ’ epoca dell ’ effettivo rilascio dell ’ immobile ancora occupato , nonché relative al fatto che , nel passaggio da un sistema di rigido vincolismo del canone a quello di maggiore autonomia dei c . d . patti in deroga di cui alla legge n . 359 del 1992 , il terzo interessato alla nuova locazione offre un corrispettivo normalmente superiore all ’ importo dell ’ equo canone , in base ad una proposta suscettibile pertanto di più probabile accettazione ) ( Cass . 13628 / 2004 ). La totale distruzione dell ’ immobile locato a seguito di incendio comporta , secondo i principi generali , l ’ estinzione del rapporto di locazione per l ’ impossibilità del conduttore di continuare a godere del bene locato , ed inoltre l ’ obbligo del conduttore di risarcire il danno conseguente al perimento del bene , a meno che non riesca a provare che l ’ immobile sia perito per causa a lui non imputabile ; il danno risarcibile è comprensivo sia del danno emergente derivante dalla perdita o dal deterioramento della cosa locata , sia del lucro cessante ; in relazione all ’ ammontare del risarcimento dovrà aversi riguardo alle circostanze del caso concreto e , in particolare , alla scadenza contrattuale , nel senso che tale limite potrà essere superato solo se la restituzione ( ancora possibile ) dell ’ immobile sia stata successiva alla scadenza , ovvero il risarcimento potrà essere inferiore se la restituzione sia avvenuta in epoca precedente alla scadenza stessa , tenuto conto del fatto che la restituzione non necessariamente coincide con il limite temporale cui deve aversi riguardo ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante , dovendo il giudice tener conto anche del tempo necessario al ripristino della cosa in modo che sia di nuovo idonea a fornire al locatore le utilità che poteva offrire prima che fosse danneggiata per fatto imputabile al conduttore ( Cass . 9199 / 2003 ). Il conduttore deve restituire la cosa locata allorché il contratto sia cessato per la perdita o per il deterioramento della cosa stessa di gravità tale da aver comportato la risoluzione del contratto . In tal caso il locatore deve essere indennizzato di tutte le conseguenze pregiudizievoli subite , incluso il mancato guadagno , insito nella mancata restituzione , a causa della perdita o del deterioramento della
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA