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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
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Art . 1591 c . c .
dar conto dell ’ esistenza di ben determinate proposte di locazione o di acquisto e di concreti propositi di utilizzazione ( Cass . 7499 / 2007 ) In tema di locazioni , il maggior danno di cui all ’ art . 1591 cod . civ . richiede la specifica dimostrazione di un ’ effettiva lesione del patrimonio del locatore , consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato , nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente , nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente , o in altre situazioni pregiudizievoli , in relazione alle quali assumano rilevanza le condizioni dell ’ immobile , la sua ubicazione e l ’ epoca della relativa possibile utilizzazione ( Cass . 20829 / 2006 ). L ’ obbligo di risarcire il maggior danno , posto dall ’ art . 1591 c . c . a carico del conduttore in mora nella riconsegna della cosa locata , presuppone la specifica prova , da parte del locatore , di una effettiva lesione del suo patrimonio , consistente nel non avere potuto utilizzare direttamente il bene , nella perdita di occasioni ad un prezzo conveniente o in altre situazioni analoghe . In applicazione delle regole ordinarie , rientrano , tra i mezzi di prova consentiti , anche le presunzioni . Conseguentemente è legittimo presumere , dal fatto noto della avvenuta stipulazione di un nuovo contratto per un determinato canone mensile pochi mesi dopo il rilascio , il fatto ignoto della perdita di favorevoli occasioni di locazione già nel periodo in cui si era realizzata la mora del conduttore nella restituzione ( Cass . 13653 / 2006 ). In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato , il maggior danno di cui all ’ art . 1591 cod . civ . va provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie , rientrando , quindi , tra i mezzi di prova consentiti anche la prova per presunzioni , sempre che queste presentino i requisiti previsti dall ’ art . 2729 , primo comma , cod . civ ., e permettano di ritenere dimostrato il fatto ignoto , con l ’ ulteriore specificazione che le presunzioni sono da considerare gravi , precise e concordanti , sia quando il fatto da provare segue a quelli noti in modo necessario secondo logica , sia quando ne derivi nella normalità dei casi , cioè secondo quanto in genere suole accadere . ( Nella specie , la S . C ., enunciando il suddetto principio , ha ritenuto che il giudice di appello aveva fatto , con motivazione adeguata , un corretto uso della prova presuntiva , desumendo da un fatto noto , costituito dall ’ avvenuta stipula di un nuovo contratto per un determinato canone mensile pochi mesi dopo il rilascio , il fatto ignoto della perdita di favorevoli occasioni di locazione nel periodo in cui si era realizzata la mora del condut-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA