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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
Art . 1591 c . c .
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del conduttore nella restituzione dell ’ immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo , e , quindi , ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell ’ obbligo di corrispondere al locatore , a titolo risarcitorio , il “ maggior danno ”, ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato , ma non esclude anche il pagamento del canone , senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l ’ immobile secondo la destinazione convenuta , potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell ’ immobile al locatore o l ’ offerta formale dello stesso ai sensi dell ’ art . 1216 c . c ., con il risultato di costituire in mora accipiendi il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione ( Cass . 1941 / 2003 ).
3 . Mora restitutoria In tema di locazioni , il maggior danno di cui all ’ art . 1591 c . c ., richiede la specifica dimostrazione di un ’ effettiva lesione del patrimonio del locatore , consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato , nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente , nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente , o in altre situazioni pregiudizievoli , in relazione alle quali assumano rilevanza le condizioni dell ’ immobile , la sua ubicazione e l ’ epoca della relativa possibile utilizzazione ( Trib . Roma 30 / 1 / 2008 ). La condanna del conduttore in mora nella restituzione dell ’ immobile locato al risarcimento del maggior danno , a norma dell ’ art . 1591 c . c ., esige la prova specifica dell ’ esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare ed il relativo onere incombe al locatore , il quale deve fornire idonea dimostrazione che , a causa del ritardo nella restituzione della cosa , il suo patrimonio ha subito una diminuzione - ravvisabile nella circostanza di non aver potuto affittare a canone più elevato , o vendere l ’ immobile a condizioni vantaggiose - e dimostrabile attraverso la prova dell ’ esistenza di ben precise proposte d ’ affitto o di acquisto , ovvero di altri , concreti propositi di utilizzazione . A tal fine , pertanto , il locatore non può limitarsi a dedurre , genericamente , che il bene locato era suscettibile di un impiego economicamente migliore del canone originariamente pattuito , ma deve dare la prova secondo le regole ordinarie e può avvalersi anche di presunzioni dotate dei requisiti di cui all ’ art . 2729 c . c ., purché consentano di ritenere l ’ esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsi il godimento dell ’ immobile dietro un corrispettivo più vantaggioso per il locatore ( Cass . 20589 / 2007 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA