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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
Art . 1591 c . c .
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può limitarsi a dedurre , genericamente , che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente pattuito . ( Nell ’ enunciare il principio di cui in massima , la S . C . ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente di parametrare il maggior danno all ’ utile di gestione dell ’ impresa agricola conseguito dall ’ affittuario nel periodo di protrazione dell ’ occupazione del fondo , e ciò in mancanza della previa dimostrazione dell ’ esistenza , in capo al concedente , sia della capacità per l ’ esercizio professionale dell ’ attività di imprenditore agricolo , sia della titolarità di un ’ azienda agricola , quest ’ ultima non risolvendosi esclusivamente nella disponibilità di una superficie di terreno , ma richiedendo la disponibilità anche di ulteriori strumenti ) ( Cass . 10485 / 2001 ). Nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull ’ affitto , compreso l ’ affitto d ’ azienda , corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali , per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l ’ affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose , salva l ’ incompatibilità con la relativa normazione speciale . Consegue che la violazione da parte dell ’ affittuario dell ’ obbligo di restituzione all ’ affittante dell ’ a- zienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell ’ art . 1591 c . c . dettato in tema di locazione , mancando nella disciplina dell ’ affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull ’ affitto l ’ art . 1591 c . c . ( Cass . 2306 / 2000 ).
2 . Forme della costituzione in mora In tema di rilascio dell ’ immobile locato , l ’ adozione da parte del conduttore di modalità aventi valore di offerta non formale , ai sensi dell ’ art . 1220 cod . civ ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore , è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l ’ esecuzione della sua prestazione e ad escludere , quindi , il prodursi dei relativi effetti - in particolare il sorgere dell ’ obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo -, mentre l ’ unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare la liberazione del conduttore dall ’ obbligo di pagamento del canone è costituito dall ’ offerta formale di riconsegna , ai sensi dell ’ art . 1216 cod . civ . ( Cass . 13345 / 2006 ). In tema di rilascio dell ’ immobile locato , l ’ adozione da parte del Conduttore , di modalità aventi valore di offerta non formale , ai sensi dell ’ art . 1220 cod . civ .,
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA