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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
Art . 1590 c . c .
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sede di legittimità , aveva addebitato alla errata installazione di un forno elettrico in luogo di un preesistente forno a legna sia il degrado prodotto della umidità ascendente accumulatasi nelle pareti e nel controsoffitto , sia quello dei pavimenti , in parte rimossi per l ’ installazione del predetto forno ) ( Cass . 14305 / 2005 ). Nel caso di più cessioni di un contratto di locazione relativo ad immobile ad uso commerciale ( ex art . 36 L . n . 392 del 1978 ), per le quali il locatore non abbia liberato i diversi conduttori cedenti , tutti i locatari succedutisi nel tempo sono solidalmente obbligati nei confronti del locatore ceduto per le obbligazioni nascenti dal contratto . A tal fine , in tema di responsabilità per danni arrecati all ’ immobile , nei rapporti interni , tra i vari conduttori , il risarcimento dei danni di cui è certo l ’ autore sono posti a carico esclusivo dello stesso ( secondo il criterio di imputabilità ), mentre il risarcimento dei danni di cui non è certo l ’ autore ( pur essendo certo - nel rapporto esterno con il locatore - che essi sono stati cagionati nel corso della locazione ) è ripartito in parti uguali tra i vari conduttori ( obbligati solidalmente nei confronti del locatore ) ( Cass . 10485 / 2004 ). La riparazione degli infissi esterni dell ’ immobile locato ( nella specie , per uso abitativo ) non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l ’ art . 1576 c . c . pone a carico del conduttore , perché i danni riportati da questi infissi , a meno che non siano dipendenti da un uso anormale dell ’ immobile , debbono presumersi dovuti al caso fortuito o vetustà e debbono essere , conseguentemente , riparati dal locatore che , a norma dell ’ art . 1575 c . c ., ha l ’ obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire per l ’ uso convenuto ( Cass . 6896 / 1991 ). La responsabilità del conduttore , prevista dall ’ art . 1590 c . c ., per il deterioramento della cosa locata , ripete la propria disciplina dall ’ art . 1588 c . c ., che pone a carico del conduttore la colpa presunta ; tale responsabilità trova limite solo ove il deterioramento sia giustificato da un uso della cosa in conformità del contratto , a norma dell ’ art . 1590 c . c ., che delimita la sfera della liceità giuridica del godimento della cosa spettante al conduttore , identificandola nell ’ uso normale della stessa secondo la sua destinazione ( Cass . 6896 / 1991 ). La norma dettata dagli art . 1576 , 1 ° comma e 1609 c . c ., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite , nel corso del rapporto , dal conduttore a sue spese , non comporta che il conduttore sia tenuto , al momento del rilascio , ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l ’ uso fattone durante la durata del contratto in conformità di questo e con l ’ impiego di una media diligenza , giacché il dete-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA