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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
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Art . 1588 c . c .
terzo ammesso nella disponibilità o nel godimento della cosa , deve dimostrare che quest ’ ultimo si trovi in una situazione di autonoma detenzione qualificata , tale da rendere anche lui titolare di un potere di vigilanza sul bene locato ( Cass . 19185 / 2003 ). Dal principio enunciato dall ’ art . 1588 c . c ., in base al quale il conduttore risponde vero il locatore per i danni che si sono verificati alla cosa locata anche per causa di incendio ( che costituisce corollario del principio piu generale dell ’ art . 1587 , n . 1 , c . c .) non può ricavarsi la regola che colui , che occupa un immobile è comunque responsabile dell ’ incendio che in esso si sia verificato , quando sia in predicato la responsabilità non del conduttore dell ’ immobile , ma quella del proprietario ( Cass . 4362 / 1997 ). In tema di responsabilità del conduttore per perdita di deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui ha ammesso il terzo al godimento della cosa , l ’ art . 1588 c . c . va interpretato nel senso che il conduttore è più responsabile quando detti eventi di configurano rispetto al terzo - tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore - come non dipendenti da causa a lui imputabile . ( Nella specie , la S . C . ha cassato la sentenza impugnata , la quale aveva ritenuto che l ’ evento - consistente nel crollo di un fabbricato per effetto di un incendio provocato dal figlio di un dipendente del conduttore - non fosse imputabile al terzo ammesso al godimento del bene in base alla considerazione che il conduttore non avrebbe potuto provvedere , e perciò neppure prevenire , il comportamento del terzo ) ( Cass . 3999 / 1995 ). In tema di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui egli ha ammesso un terzo al godimento della cosa , l ’ art . 1588 c . c . va interpretato nel senso che il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano rispetto al terzo , tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore , come non dipendenti da causa a lui imputabile ( Cass . 5193 / 1998 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA