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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
Art . 1585 c . c .
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lo al godimento della cosa locata ( nella specie : la suprema corte ha escluso la responsabilità del locatore , dedotta a termini degli art . 1585 e 1575 , n . 3 c . c ., in relazione ai danni verificatisi nella cosa locata in conseguenza di infiltrazioni , provenienti dall ’ appartamento sovrastante e dovute al comportamento colposo , consistente nella omissione di riparazioni di piccola manutenzione , del conduttore dello stesso ) ( Cass . 5450 / 1985 ). L ’ invasione con acque luride di un immobile locato ( nella specie : per infiltrazioni dai soprastanti appartamenti dello stesso edificio ) realizza una molestia di fatto , per la quale l ’ art . 1585 , 2 ° comma , c . c . conferisce al conduttore una legittimazione autonoma a proporre l ’ azione di responsabilità nei confronti dell ’ autore del danno ( Cass . 5859 / 1982 ).
3 . La tutela del conduttore Il conduttore che si trovi nella detenzione dell ’ immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione , anche se inadempiente all ’ obbligo di restituzione dell ’ immobile , mantiene la veste e la qualità di detentore qualificato e come tale è legittimato a ricorrere alla proposizione dell ’ azione di spoglio ( Cass . 18486 / 2014 ). Il conduttore che mantenga la disponibilità dell ’ immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art . 1168 , secondo comma , cod . civ ., in quanto detentore qualificato , ancorché inadempiente all ’ obbligo di restituzione agli effetti dell ’ art . 1591 cod . civ . ( Cass . 18486 / 2014 ). Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell ’ uso o nel godimento della “ res locata ”; in particolare , qualora nell ’ appartamento locato si verifichi una infiltrazione d ’ acqua da un appartamento sovrastante , il conduttore , ex art . 1585 , secondo comma , cod . civ ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l ’ azione di responsabilità nei confronti dell ’ autore del danno ( Cass . 17881 / 2011 ). In tema di locazione , l ’ art . 1585 , secondo comma , cod . civ . esclude che il locatore sia tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi , facendo salva la facoltà del conduttore di agire contro i terzi in nome proprio , senza impedire , tuttavia , al proprietario locatore di agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti ; ne discende che , qualora a carico dell ’ appartamento locato si verifichi un ’ infiltrazione d ’ acqua da un appartamento sovra-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA