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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
Art . 1585 c . c .
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to che comporta l ’ obbligo di agire direttamente contro il condominio titolare dell ’ impianto . ( Cass . 17892 / 12 ) Il locatore è legittimato ad agire in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa delle molestie di fatto . ( Cass . 1693 / 10 ) Costituiscono molestie di fatto le interferenze elettromagnetiche provocate da emittenti televisive che conducono in locazione l ’ immobile del medesimo locatore confinante con edificio , destinato all ’ attività cinematografica , già locato ad altro conduttore . ( Cass . 11514 / 08 ) Costituiscono vizi della cosa locata , agli effetti dell ’ art . 1578 c . c . quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa , alterandone l ’ integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale e sì configurano come molestie di diritto , per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell ’ art . 1585 c . c ., comma 1 , quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore , sia contestando il potere di disposizione del locatore , sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore . Allorquando il terzo non pretende di avere diritti sulla cosa locata , ossia non avanzi pretese di natura giuridica , ma semplicemente arrechi , col proprio comportamento illecito , pregiudizio al godimento del conduttore , la molestia non può essere che di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi dello stesso articolo comma 2 . ( Cass . 11514 / 08 ) Tenuto conto che l ’ art . 1585 secondo comma cod . civ . attribuisce al conduttore una tutela diretta , anche di natura petitoria , oltre che risarcitoria , del diritto di godimento leso dal fatto ingiusto del terzo , il concessionario di un terreno gravato da usi civici può agire in giudizio ai sensi della norma citata applicabile per analogia alla concessione - per ottenere il rilascio del bene che sia stato oggetto di occupazione abusiva . ( Cass . 5029 / 07 ) Si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell ’ uso o nel godimento della res locata ; in particolare , qualora a carico dell ’ appartamento locato si verifichi una infiltrazione d ’ acqua da un appartamento sovrastante , il conduttore , ex art . 1585 , comma 2 , c . c ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l ’ azione di responsabilità nei confronti dell ’ autore del danno . ( Cass . 12220 / 03 ) La posizione del conduttore che utilizza il bene locato è , verso terzi , del tutto
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA