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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
Art . 1576 c . c .
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to ( nella specie , alla stregua del principio enunciato , la suprema corte ha confermato la pronuncia dei giudici del merito che aveva posto a carico del locatore le spese per la riparazione della vaschetta raccoglitrice delle acque di scarico del bagno escludendo una colpa del conduttore in relazione alla protratta immissione di detersivi nelle tubature in quanto rientrante nell ’ uso normale , nonché considerando la rilevanza della spesa perché l ’ indicato guasto comportava anche il rifacimento del pavimento ) ( Cass . 271 / 1989 ).
5 . Responsabilità per danni a terzi Il conduttore è responsabile , ai sensi dell ’ art . 2051 c . c ., per i danni arrecati a terzi da infiltrazioni d ’ acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all ’ impianto idrico e sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni ( Cass . 21788 / 2015 ). Il proprietario dell ’ immobile locato , conservando la disponibilità giuridica e , quindi , la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati , su cui il conduttore non ha il potere - dovere di intervenire , è responsabile in via esclusiva , ai sensi dell ’ art . 2053 c . c . ( sola norma applicabile alla fattispecie per il principio di specialità rispetto all ’ art . 2051 c . c .), dei danni arrecati ai terzi da dette strutture ed impianti , salvo che provi che la rovina della costruzione , totale o parziale , non sia dovuta a mancanza di manutenzione o a vizio di costruzione . Peraltro , il proprietario può eventualmente rivalersi , nell ’ ambito del loro rapporto interno , contro il conduttore , solo quando questi abbia violato il proprio dovere di avvertirlo della situazione di pericolo ( Cass . 4737 / 2001 ). Il proprietario dell ’ immobile locato è responsabile in via esclusiva dei danni prodotti a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati ; la responsabilità ricade , invece , sul conduttore se il danno è provocato da altre parti o accessori del bene locato , rispetto ai quali lo stesso conduttore acquista la disponibilità , con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri . ( Nella specie , la sentenza impugnata , confermata dalla S . C ., aveva affermato la responsabilità del conduttore dell ’ immobile locato per il danno cagionato dal distacco di alcune mattonelle di modesto costo ( Cass . 7578 / 1995 ). Il proprietario dell ’ immobile locato , conservando la disponibilità giuridica , e quindi la custodia , delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati ( come cornicioni , tetti , tubature idriche ), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire , è responsabile , in via esclusiva , ai sensi dell ’ art .
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA