CodiceARPE | Page 504

Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
504
Art . 1576 c . c .
Art . 1576 c . c .
( Mantenimento della cosa in buono stato locativo )
1 . Il locatore deve eseguire , durante la locazione , tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore . 2 . Se si tratta di cose mobili , le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono , salvo patto contrario , a carico del conduttore .
SOMMARIO : 1 . L ’ obbligo di riparazione - 2 . Differenza tra guasti e vizi - 3 . La piccola manutenzione degli immobili - 4 . Conservazione e manutenzione del bene mobile locato - 5 . Responsabilità per danni a terzi - 6 . Deroghe pattizie
1 . L ’ obbligo di riparazione In tema di locazione di immobili urbani , il locatore non può pretendere , al termine del rapporto , il risarcimento dei danni per le spese di riparazione , se non offre la prova dell ’ uso scorretto della cosa da parte del conduttore ( Cass . ord . 1320 / 2015 ). Nel caso in cui nell ’ immobile locato la utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell ’ edificio , sussiste l ’ obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all ’ uso convenuto ( Cass . 15372 / 2010 ). Durante il rapporto di locazione , il locatore non può considerarsi dispensato dall ’ obbligo di vigilanza e di custodia della cosa locata , sia per la parte di immobile di sua esclusiva proprietà sia per le parti comuni dell ’ edificio , trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico , di manutenzione e di riparazione dell ’ immobile locato ( Cass . 15372 / 2010 ). L ’ obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l ’ immobile in buono stato locativo , di cui all ’ art . 1576 cod . civ ., riguarda sia la parte dell ’ immobile di esclusiva proprietà del locatore sia le parti comuni dell ’ edificio , trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello , a suo carico , di riparazione e manutenzione dell ’ immobile locato ; ne consegue che , dedotta ed accertata , anche a mezzo di CTU , la violazione del predetto obbligo , il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale all ’ inadempimento e può , pertanto , chiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l ’ uso convenuto
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA