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Parte II - LE LOCAZIONI CODICE CIVILE
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Art . 1571 c . c .
Una volta che il contratto di locazione si sia perfezionato tra le parti , possono essere determinati “ per relationem ” la durata ed il momento della consegna della cosa locata , senza che ciò dia luogo ad indeterminatezza dell ’ oggetto , della durata e della misura delle prestazioni a carico delle parti , se queste abbiano preventivamente previsto , nell ’ ambito dell ’ autonomia loro riconosciuta dall ’ art . 1322 c . c ., un meccanismo per la determinazione di tali elementi , in presenza del quale deve escludersi la nullità comminata dall ’ art . 1418 , comma 2 , c . c . ( Cass . 11477 / 1993 ). La figura atipica del precario immobiliare oneroso è caratterizzata dalla concessione in godimento di un bene immobile che , pur remunerata ( normalmente in maniera parziale ), sia provvisoria , revocabile e finalizzata alla custodia del bene ; essa si distingue sia dal comodato , ancorché precario , per la presenza di un corrispettivo , sia dalla locazione per la possibilità riconosciuta al concedente di far cessare in qualsiasi momento il godimento ( Cass . 6146 / 1986 ).
2 . I soggetti Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa , ciascuno dei comunisti ha , in difetto di prova contraria , pari poteri gestori , rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano , con il consenso degli altri , gli interessi di tutti , sicché l ’ eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti ( Cass . 1986 / 2016 ). Il rapporto contrattuale tra locatore e conduttore ha natura personale , sicché il primo non può opporre al locatore usufruttuario del bene ( né ai suoi eredi ) la mancata titolarità del diritto di proprietà per sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal contratto , invocando , una volta deceduto l ’ usufruttuario , l ’ esistenza di un litisconsorzio necessario con il proprietario , ove questi non sia attivato per subentrare nel contratto dopo l ’ estinzione dell ’ usufrutto ( Cass . 17030 / 2015 ). Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale , con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene , in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico , può validamente concederlo in locazione , onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto , a meno che la detenzio-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA