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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
Art . 1117 bis c . c .
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il regolamento ; la pronuncia di merito , confermata in sede di legittimità , aveva ordinato la rimessione in pristino rispetto ad innovazioni come : ampliamento del seminterrato ; costruzione di mansarde fuoriesposte , di balconi , di camini con focolare esterno ; ampliamento di finestre , apertura di vedute ecc .; la suprema corte , peraltro , in relazione ai motivi di ricorso , si è limitata a constatare genericamente che il giudice di merito aveva accertato la violazione anche dei limiti obiettivi posti dalle clausole in questione ) ( Cass . 11688 / 1999 ).
6 . Amministratore . È nullo il regolamento contrattuale condominiale che determini , quali partecipanti all ’ assemblea del supercondominio , il collegio degli amministratori dei singoli edifici in luogo di tutti i condomini . Nell ’ ipotesi del supercondominio , la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi , riconosciuta dagli artt . 1130 e 1131 c . c ., si riflette , sul piano processuale , nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all ’ edificio rispettivamente amministrato , non anche per quelli facenti parte del supercondominio , che , quale accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni , deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi , e , cioè , l ’ assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l ’ amministratore del supercondominio ( Cass . 19558 / 2013 ). Nel supercondominio i comunisti debbono nominare un amministratore che assicuri la gestione dei beni , comuni a tutti i condomini dei vari condomini , in difetto di che può intervenire , a richiesta degli interessati , il provvedimento dell ’ autorità giudiziaria ex art . 1129 , comma 1 , secondo periodo , c . c . ( Cass . 2305 / 2008 ). Allorquando i singoli proprietari di appartamenti facenti parte di un complesso immobiliare composto di più condominii ( supercondominio ), abbiano esperito , nei confronti della società costruttrice , azione di danni per non essere state messe loro a disposizione le prescritte aree di parcheggio , e siano intervenuti nel giudizio le amministrazioni condominiali dei vari fabbricati del complesso , deve ritenersi che la mancata realizzazione di tali aree di parcheggio , nella prescritta proporzione con le edificate volumetrie , si sia tradotta in una diminuzione di valore non solo delle singole unità immobiliari , alle quali le stesse avrebbero dovuto essere asservite , ma anche delle rimanenti aree scoperte , de-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA