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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
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Art . 69 disp . att . c . c .
lore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell ' intero stabile , non impedisce che esse possano essere utilizzate , ai fini della ripartizione delle spese condominiali , anche nell ' ipotesi in cui tali spese vadano suddivise , ai sensi dell ' art 1123 , comma 1 , c . c ., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite ; in tal caso , infatti , il rapporto di valore fra i singoli appartamenti ed il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle , previa l ' esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione ( Cass . 1435 / 1966 ).
6 . Natura contenziosa . Il provvedimento camerale con il quale la corte d ’ appello , in sede di reclamo contro il decreto del tribunale , in totale riforma di questo , dichiari improponibile l ’ istanza proposta dai condomini , in sede di volontaria giurisdizione , a norma dell ’ art . 1105 , ultimo comma , c . c ., in quanto non attinente all ’ amministrazione della cosa comune , bensì rivolta ad ottenere l ’ approvazione e la declaratoria di validità di un regolamento condominiale con le relative tabelle millesimali , proponibile solo in sede contenziosa , non presenta i requisiti della definitività e della decisorietà , non essendo in nessun modo idoneo ad incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto ; e di conseguenza non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art . 111 Cost . ( Cass . 4038 / 1994 ).
7 . Individuazione del valore . La domanda di Determinazione , con effetti di giudicato , della tabella millesimale , non stabilita consensualmente , di un edificio in condominio , ai fini della ripartizione delle spese comuni e della individuazione delle rappresentanze di interessi e della formazione delle maggioranze assembleari , involge una pretesa concernente un bene immobile e , pertanto , il valore della stessa va determinato ai sensi dell ' art 15 c . p . c . ( Cass . 3308 / 1972 ).
8 . Legittimazione attiva . La declaratoria della nullità di una delibera dell ’ assemblea condominiale presuppone la sussistenza di un interesse dell ’ attore alla sua impugnazione , la cui valutazione va effettuata ( da parte del giudice del merito ) non in astratto , ma in concreto , avendo riguardo alla posizione di vantaggio effettivo che dalla pro-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA