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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
Art . 69 disp . att . c . c .
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In tema di condominio negli edifici , la difformità delle tabelle millesimali rispetto all ’ effettiva realtà dell ’ edificio ( nella specie , a causa della mancata considerazione di nuove unità immobiliari autonome , ricavate in seguito alla ristrutturazione delle porzioni di piano originarie ) non configura un ’ ipotesi di nullità delle tabelle stesse , ma ne giustifica la revisione ( ad opera dell ’ assemblea dei condomini , dei condomini per contratto , ovvero dell ’ autorità giudiziaria ) ai sensi dell ’ art . 69 disp . att . c . c ., con effetto ex nunc , restando fino ad allora in vigore le precedenti tabelle ( Cass . 15094 / 2000 ). In tema di condominio di edifici , qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero con sentenza del giudice ai sensi dell ’ art . 69 disp . att . c . c ., nonostante le variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari per mutate condizioni dell ’ edificio , hanno la qualità di condomino e sono titolari dei conseguenti diritti , ivi compreso quello di essere convocato per la validità dell ’ assemblea e delle conseguenti delibere , solo i proprietari di unità immobiliari contemplate nelle tabelle in questione ( Cass . 5399 / 1999 ). In materia di condominio negli edifici , la sussistenza di una sopraelevazione non implica necessariamente la revisione delle tabelle millesimali , le quali ex art . 69 , n . 2 ), disp . att . c . c ., possono essere rivedute e modificate ( anche nell ’ interesse di un solo condomino ) solo se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano ( Cass . 9579 / 1991 ). Qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero con sentenza del giudice a norma dell ’ art . 69 disp . att . c . c ., nonostante le variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari a seguito delle mutate condizioni dell ’ edificio , la ripartizione delle spese condominiali è legittimamente effettuata in conformità delle tabelle stesse , con la conseguenza che il condomino , richiesto del pagamento della quota di pertinenza , ove intenda contestare il criterio di ripartizione , deve proporre domanda , anche riconvenzionale , di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato art . 69 nei confronti di tutti i condomini ( Cass . 3701 / 1988 ).
5 . Derogabilità . Il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il va-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA