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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
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Art . 68 disp . att . c . c .
spese , sia perchè quest ' ultimo non può ritenersi vincolante per il futuro non essendo agganciato al valore dei piani di proprietà esclusiva dei singoli condomini ( Cass . 3808 / 1975 ).
5 . Iter formativo . In tema di condominio , la delibera di formazione e modifica delle tabelle millesimali , è valida anche se il consenso è espresso da delegati verbali dei condomini , senza necessità di procura scritta , potendo il mandato esser provato con qualsiasi mezzo , anche per facta concludentia - come nel caso di prolungata accettazione dei successivi bilanci - perché le dette tabelle hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali onde ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare , ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino ( Cass . 3251 / 1998 ). L ’ accettazione , da parte dei condomini , della tabella millesimale predisposta dal venditore-costruttore ed allegata ai singoli contratti di vendita dà luogo ad una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese che , anche se si discosta da quelli fissati dalla legge per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell ’ edificio , è vincolata tra le parti , attesa la derogabilità dei predetti criteri legali , salva la possibilità di revisione delle tabelle millesimali per errore sul valore effettivo delle singole unità immobiliari , prevista dall ’ art . 69 disp . att . c . c . ( Cass . 1028 / 1995 ). Il potere rappresentativo conferito dal condomino ad altro soggetto per la partecipazione all ' assemblea condominiale , qualora riguardi affari di ordinaria amministrazione , può essere attribuito anche verbalmente , e la prova dell ' e- sistenza , dell ' oggetto e dei limiti del mandato , può essere acquisita con ogni mezzo ; pertanto , non é richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell ' assemblea , nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali , in quanto tale approvazione , quale atto di mera natura valutativa del patrimonio , ai limitati effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali , nonchè della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio , non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti ( Cass . 3634 / 1979 ).
6 . Facta concludentia . In tema di condominio negli edifici , l ’ intervenuta modifica delle originarie ta-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA