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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
Art . 67 disp . att . c . c .
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relativa assemblea , con la conseguenza che le disposizioni dell ’ art . 1136 c . c ., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze , si applicano considerando gli elementi reale e personale del medesimo supercondominio , rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari ( nella specie , la Suprema Corte ha ravvisato la legittimazione del singolo condomino ad impugnare la sentenza inerente all ’ apposizione di cancelli su area antistante e comune agli edifici del supercondominio ) ( Cass . 4340 / 2013 ). Ai fini della costituzione di un supercondominio , non è necessaria né la manifestazione di volontà dell ’ originario costruttore , né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio , venendo il medesimo in essere ipso iure et facto , se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti ; si tratta di una fattispecie legale , in cui una pluralità di edifici , costituiti o meno in distinti condomini , sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale , legati tra loro dall ’ esistenza di talune cose , impianti e servizi comuni ( quali il viale di accesso , le zone verdi , l ’ impianto di illuminazione , la guardiola del portiere , il servizio di portierato ecc .) in rapporto di accessorietà con i fabbricati , cui si applicano in pieno le norme sul condominio , anziché quelle sulla comunione ( Cass . 19939 / 2012 ). Il c . d . supercondominio , non diversamente da quanto previsto per il condominio ex art . 1177 c . c ., viene in esistenza ipso iure et facto , se il titolo non dispone altrimenti , senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o approvazioni assembleari , quando singoli edifici , costituiti in altrettanti condominii , abbiano in comune talune cose , impianti e servizi legati , attraverso la relazione di accessorio e principale , con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti , pro quota , ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati ( Cass . 17332 / 2011 ). La clausola del regolamento consortile che preveda la partecipazione all ’ assemblea del supercondominio non già dei singoli condomini , ma dei delegati designati per ciascun esercizio dall ’ assemblea di ciascun condominio facente parte del complesso , è nulla , ai sensi del combinato disposto degli artt . 1138 , ultimo comma , e 1136 c . c ., con conseguente nullità delle delibere adottate dall ’ assemblea consortile in tal modo costituita ( nella specie , la nullità , sotto tale profilo , della delibera consortile è stata rilevata d ’ ufficio dalla Corte di legittimità , in base al rilievo che , avendo il supercondominio agito per l ’ esecuzione della delibera impugnata , la nullità era rilevabile anche d ’ ufficio dal giudice , in ogni
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA