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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
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Art . 63 disp . att . c . c .
viata al marito il cui nominativo era indicato nell ’ elenco dei condomini ) ( Cass . 2616 / 2005 ). In tema di ripartizione delle spese condominiali è passivamente legittimato rispetto all ’ azione giudiziaria per il recupero della quota di competenza , colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo dell ’ unità immobiliare , non potendo l ’ azione stessa essere proposta contro colui il quale , con le sue dichiarazioni e comportamenti , anche univoci , abbia ingenerato nell ’ amministratore il ragionevole convincimento che si tratti dell ’ effettivo condomino , in quanto in materia condominiale non può trovare applicazione il principio dell ’ apparenza del diritto , mancando una relazione di terzietà tra il condomino ed il condominio , che non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomini ( Cass . 23994 / 2004 ). In caso di azione giudiziale per il recupero delle spese condominiali di spettanza dell ’ unità immobiliare di proprietà singola , questa deve essere promossa contro colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo di detta unità , non potendo l ’ azione stessa essere promossa contro colui il quale , con dichiarazioni e comportamenti , anche univoci , abbia ingenerato nell ’ amministratore il ragionevole convincimento che si tratti dell ’ effettivo condomino ( c . d . condomino apparente ) ( Cass . 12709 / 2002 ). In caso di azione giudiziale dell ’ amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva , legittimato passivo è esclusivamente il proprietario di detta unità , e non chi possa apparire tale , non sussistendo le condizioni per l ’ operatività del principio dell ’ apparenza del diritto , avuto riguardo sia al fatto che tale istituto è strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dei terzi in buona fede , non riscontrabili nei rapporti tra condominio e singoli condomini , sia alla natura non processuale dell ’ istituto , sia al sistema delle garanzie del credito ( Cass . 5035 / 2002 ). In tema di convocazione dell ’ assemblea condominiale deve essere convocato solo il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato , nei rapporti con i terzi , come condomino senza esserlo , difettando nei rapporti tra il condominio ( nella specie , l ’ amministratore ) ed i singoli partecipanti ad esso , le condizioni per l ’ operatività del principio dell ’ apparenza del diritto , strumentale essenzialmente all ’ esigenza di tutela dei terzi di buona fede ( Cass . 7849 / 2001 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA