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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
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Art . 63 disp . att . c . c .
mobiliari comprese nell ’ edificio condominiale , a nulla rilevando la disciplina introdotta dagli artt . 9 e 10 della legge n . 392 / 1978 , che attiene soltanto ai rapporti tra conduttori e condomini-locatori , e in particolare non rilevando la circostanza che per talune materie il citato art . 10 preveda la partecipazione all ’ assemblea condominiale dei conduttori in luogo dei condomini ; né quest ’ ultima previsione determina violazione dell ’ art . 3 Cost ., sotto il profilo del differente trattamento dei condomini , secondo che essi utilizzino direttamente o abbiano dato in locazione l ’ appartamento di loro rispettiva proprietà ( Cass . 384 / 1995 ). La legge n . 392 / 1978 ( c . d . dell ’ equo canone ) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore , senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici , sicché l ’ amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli artt . 1123 c . c . e 63 disp . att . stesso codice - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell ’ interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino , restando esclusa un ’ a- zione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari ( contro i quali può invece agire in risoluzione il locatore ex art . 5 della citata legge n . 392 / 1978 , per il mancato rimborso degli oneri accessori ), anche con riguardo alle spese del servizio comune di riscaldamento ancorché questi ultimi abbiano diritto di voto , in luogo del condomino locatore , nelle delibere assembleari riguardanti la relativa gestione ( Cass . 1104 / 1994 ). La legge n . 392 / 1978 ( c . d . dell ’ equo canone ) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore , senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici , sicché l ’ amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli art . 1123 c . c . e 63 disp . att . c . c . - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell ’ interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino , restando esclusa un ’ azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari ( Cass . 246 / 1994 ). A norma degli artt . 1123 c . c . e 63 disp . att . c . c ., l ’ amministratore del condominio di un edificio può riscuotere , pro quota e in base allo stato di ripartizione come approvato dall ’ assemblea , i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei vari servizi nell ’ interesse comune direttamente ed esclusivamente dai condomini , restando esclusa , anche dopo l ’ entrata in vigore della legge n . 392 / 978 , un ’ azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio ( Cass . 10719 / 1993 ). L ’ art . 10 della legge 392 / 1978 , che attribuisce al conduttore il diritto di votare
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA