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Parte I - IL CONDOMINIO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
Art . 63 disp . att . c . c .
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10 . La preventiva escussione dei condomini morosi . L ’ esecuzione nei confronti di un singolo condomino , sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio , per le obbligazioni contratte dall ’ amministratore , può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso , sicché , ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell ’ importo portato dal titolo , l ’ esecutato può proporre opposizione all ’ esecuzione ex art . 615 , comma 1 , c . p . c ., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore : nel primo caso , l ’ onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiaro inefficace per l ’ intero , mentre , nel secondo caso , è lo stesso opponente a dover dimostrare l ’ effettiva misura della propria quota condominiale , ai fini della declaratoria di inefficacia dell ’ atto di precetto per l ’ eccedenza , ed in mancanza l ’ opposizione non può essere accolta ( Cass . 22856 / 2017 ).
11 . Azione nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti . In riferimento alle obbligazioni assunte dall ’ amministratore , o comunque , nell ’ interesse del condominio , nei confronti di terzi - in difetto di un ’ espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà , trattandosi di un ’ obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro , e perciò divisibile , vincolando l ’ amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote , in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà , per cui le obbligazioni assunte nell ’ interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote , secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt . 752 e 1295 c . c . per le obbligazioni ereditarie ( Cass . 14530 / 2017 ). In riferimento alle obbligazioni assunte dall ' amministratore , o comunque , nell ' interesse del condominio , nei confronti di terzi - in difetto di un ' espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà , trattandosi di un ' obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro , e perciò divisibile , vincolando l ' amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote , in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà , per cui le obbligazioni assunte nell ' interesse del
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA