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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1135 c . c .
senso ( il cui accertamento è affidato al giudice del merito ) sia stata manifestata dai condomini presenti nel corso di un ’ assemblea condominiale il cui ordine del giorno non prevedeva tale argomento , oppure che alcuni condomini abbiano manifestato il proprio consenso in un momento diverso , e neppure rileva che tale consenso sia stato espresso in assemblea da un rappresentante munito di delega informale rilasciata ai fini della partecipazione ad essa , non trattandosi di alienazione o rinunzia alla proprietà dell ’ impianto comune di riscaldamento ( Cass . 982 / 1998 ). Il verbale di assemblea condominiale può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini , purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti ; in tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata , fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta ad substantiam o ad probationem ( nella specie , la sentenza di merito confermata dalla Suprema Corte aveva ravvisato nel verbale dell ’ assemblea condominiale , sottoscritto da tutti i condomini una transazione tra un condomino ed il condominio ) ( Cass . 2297 / 1996 ). La dichiarazione del condomino soccombente di non voler avvalersi dell ’ impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti suoi , del condominio e di altri condomini , è validamente resa , con effetti preclusivi della proponibilità del gravame , nel corso di un ’ assemblea condominiale , senza necessità che il verbale nel quale essa viene riportata sia sottoscritto dal condomino , giacché la dichiarazione di voler prestare acquiescenza ad una sentenza , potendo essere resa anche tacitamente , non è soggetta al requisito della forma scritta , mentre la sottoscrizione del verbale assembleare da parte dei condomini è necessaria solo quando la delibera abbia il contenuto di un contratto per il quale sia richiesto ad substantiam il suddetto requisito ( Cass . 8079 / 1995 ).
2 . Poteri gestori . La delibera di un condominio che disciplini il godimento di un ' area esterna alle mura perimetrali dell ' edificio , assegnando direttamente i posti macchina sulla stessa insistenti ai condomini , è nulla , qualora la detta area sia rimasta di proprietà del costruttore del fabbricato e gli acquirenti degli immobili , illegittimamente privati del diritto all ' uso dell ' area pertinente a parcheggio , non abbiano agito per accertare giudizialmente la nullità dei negozi da loro stipulati , nella
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA