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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1133
dell ' amministratore , la deliberazione assembleare provocata dallo stesso amministratore , sull ' asserito diritto di un condomino di parcheggiare la propria autovettura nell ' androne carraio dell ' edificio , in forza di una clausola nel suo contratto di acquisto ) ( Cass . 3024 / 1975 ).
3 . Ricorso all ’ autorità giudiziaria . In tema di condominio degli edifici , l ’ art 1133 c . c . prevede la facoltà del ricorso all ’ assemblea avverso i provvedimenti dell ’ amministratore , ma “ senza pregiudizio ” del ricorso all ’ autorità giudiziaria , e , pertanto , non subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al preventivo ricorso all ’ assemblea ( Cass . 13689 / 2011 ). Il sindacato del giudice sulle delibere assunte dall ’ assemblea condominiale attiene alla contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio , non essendo ammesso un apprezzamento da parte dell ’ autorità giudiziaria sul merito e sull ’ opportunità delle scelte operate dalla maggioranza ( Cass . 1165 / 1999 ). L ’ inerzia dell ’ amministratore nel compimento di un atto di ordinaria amministrazione non legittima il singolo condomino a rivolgersi all ’ autorità giudiziaria in sede contenziosa senza avere , in precedenza , provocato la convocazione dell ’ assemblea condominiale ; la mancata convocazione dell ’ organo assembleare , la mancata formazione di una volontà maggioritaria , la adozione di una delibera poi ineseguita legittimano , per l ’ effetto , il condomino ad agire non in sede contenziosa bensì di volontaria giurisdizione , giusto disposto dell ’ art . 1105 c . c . ( mentre la deliberazione di maggioranza risulterà impugnabile in via contenziosa nelle sole ipotesi di lesione di diritti individuali dei partecipanti dissenzienti , ovvero di violazione di legge o del regolamento condominiale ), non rilevando , in contrario , la disposizione di cui all ’ art . 1133 c . c . ( a mente della quale il ricorso avverso i provvedimenti dell ’ amministratore , per il singolo condomino , è proponibile , oltreché all ’ assemblea , anche all ’ autorità giudiziaria ), poiché detta norma delimita la possibilità di esercizio della ivi prevista facoltà ai casi espressamente stabiliti nel successivo art . 1137 ( ostativo , per l ’ autorità giudiziaria , all ’ esercizio di qualsivoglia sindacato di merito sulle deliberazioni dell ’ assemblea ), escludendo , pertanto , che il giudice possa , in sede contenziosa , sopperire all ’ inerzia dell ’ amministratore nel compimento di atti di ordinaria amministrazione ( Cass . 7613 / 1997 ). Il rimedio dell ’ impugnazione offerto dall ’ art . 1137 c . c . nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali , e la disciplina relativa , anche in ordine alla
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA