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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE Art . 1117 c . c .
ove non presenti vizi di motivazione ( nella specie , la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima l ’ installazione di una canna fumaria che percorreva tutta la facciata dell ’ edificio condominiale , così da pregiudicare l ’ aspetto e l ’ armonia del fabbricato ) ( Cass . 10350 / 2011 ). In tema di condominio , per “ decoro architettonico del fabbricato ”, ai fini della tutela prevista dall ’ art . 1120 c . c ., deve intendersi l ’ estetica dell ’ edificio , costituita dall ’ insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata , armonica fisionomia , senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico ( nella specie , è stato ritenuto che , in conseguenza della costruzione realizzata dal convenuto in aderenza alla facciata del fabbricato , ne era stato completamente alterato lo stile architettonico , che era caratterizzato dall ’ esistenza a piano terra di un porticato con grossi archi , risultato inglobato dal manufatto de quo ) ( Cass . 27551 / 2005 ). In tema di condominio , devono considerarsi vietate , ai sensi dell ’ art . 1112 c . c ., le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell ’ edificio , non trovando al riguardo applicazione la norma dettata dall ’ art . 1120 c . c . in tema di innovazione delle parti comuni ( nella specie , sono state ritenute illegittime le tettoie , che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dell ’ edificio condominiale ) ( Cass . 2743 / 2005 ).
12 . Balconi . Mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni , ai sensi dell ' art . 1117 c . c ., non essendo necessari per l ' esistenza del fabbricato , né essendo destinati all ' uso o al servizio di esso , il rivestimento del parapetto e della soletta devono , invece , essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l ' edificio , divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole ; ne consegue che l ' azione di un condomino diretta alla demolizione , al ripristino , o comunque al mutamento dello stato di fatto di tali elementi deve essere proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio , quali litisconsorti necessari ( Cass . 30071 / 2017 ). Ai fini della ripartizione delle spese le fioriere possono rientrare fra le parti comuni dell ’ edificio soltanto allorché abbiano un qualche pregio artistico e fac-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA