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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1131 c . c .
atteso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini ( Cass . 4436 / 2017 ). Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini , i quali sono rappresentati dall ’ amministratore e non costituiscono un ’ entità diversa da quest ’ ultimo ; ne consegue che , ove la sentenza di primo grado emessa in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare sia stata notificata all ’ amministratore , tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l ’ impugnazione anche rispetto ai condomini che non erano costituiti nel giudizio di primo grado , né la sentenza d ’ appello è censurabile per non aver disposto l ’ integrazione del contraddittorio , non essendo configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio processuale ( Cass . 177 / 2012 ). Nel condominio di edifici , il principio secondo cui l ’ esistenza dell ’ organo rappresentativo unitario non priva i singoli condòmini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione , né , quindi , del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall ’ amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio , non trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto l ’ impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che , come quella relativa alla nomina dell ’ amministratore , perseguono finalità di gestione di un servizio comune e tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive , senza attinenza diretta all ’ interesse esclusivo di uno o più partecipanti ; ne consegue che in tali controversie la legittimazione ad agire , e quindi ad impugnare , spetta in via esclusiva all ’ amministratore , con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino ( Cass . 19223 / 2011 ). Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini , l ’ esistenza di un organo rappresentativo unitario , quale l ’ amministratore , non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all ’ edificio condominiale ; non sussistono impedimenti , pertanto , a che i singoli condomini , non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall ’ amministratore , ma anche si avvalgano , in via autonoma , dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall ’ amministratore , non spiegando influenza alcuna , in contrario , la circostanza della mancata impugnazione di
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA