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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1131 c . c .
L ’ esperimento , da parte dell ’ amministratore di condominio , di azioni reali a tutela delle parti comuni dell ’ edificio è legittimamente autorizzabile da parte dell ’ assemblea dei condomini , ma non può essere esercitata autonomamente da parte dello stesso amministratore ( Cass . 1553 / 2005 ).
3.13 . Tutela del decoro architettonico . Ai sensi degli art . 1130 , 1 comma , n . 4 ), e 1131 c . c ., l ’ amministratore del condominio è legittimato , senza necessità di una specifica deliberazione assembleare , ad instaurare un giudizio per la rimozione di finestre aperte abusivamente , in contrasto con il regolamento , sulla facciata dello stabile condominiale , da taluni condomini , in quanto tale atto , essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell ’ edificio contro ogni alterazione dell ’ estetica dello stesso , è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell ’ edificio ( Cass . 14626 / 2010 ). L ’ amministratore è legittimato , senza necessità di autorizzazione dell ’ assemblea dei condomini , ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell ’ ultimo piano dell ’ edificio , costruita dal condomino in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche , ovvero alterando l ’ estetica della facciata dell ’ edificio , perché tale atto , diretto a conservare l ’ esistenza delle parti comuni condominiali , rientra negli atti conservativi dei diritti , che , ai sensi dell ’ art . 1130 , n . 4 ), c . c ., è attribuito all ’ amministratore ( Cass . 13611 / 2000 ).
3.14 . Ragionevole durata del processo . In caso di violazione del termine ragionevole del processo , qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio , sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condòmini , ma senza che costoro siano stati parti in causa , la legittimazione ad agire per l ’ equa riparazione spetta esclusivamente al condominio , quale autonomo soggetto giuridico , in persona dell ’ amministratore , autorizzato dall ’ assemblea dei condomini ( Cass . 5426 / 2016 ). Nel caso di giudizio intentato dal condominio e del quale , pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio , costoro non siano stati parti , spetta esclusivamente al condominio , in persona del suo amministratore , a ciò autorizzato da delibera assembleare , far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio ( Cass . 19663 / 2014 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA