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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1131 c . c .
3.6 . Atti conservativi . In tema di condominio , l ' art . 1130 , n . 4 ), c . c ., che attribuisce all ' amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell ' edificio , deve interpretarsi estensivamente nel senso che , oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune , l ' amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l ' edificio condominiale unitariamente considerato ; pertanto , rientra nel novero degli atti conservativi di cui all ' art . 1130 , n . 4 ), c . c . l ' azione di cui all ' art . 1669 c . c . intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione , nel caso in cui questi riguardino l ' intero edificio condominiale e i singoli appartamenti , vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l ' amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento , senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto ( Cass . 2436 / 2018 ). In materia di condominio negli edifici , spetta all ’ ente condominio di provvedere , mediante i suoi organi , alla manutenzione e alla riparazione dei beni di proprietà comune ( artt . 1122 , 1130 , 1133 , 1134 , 1135 ); ne consegue che l ’ ente condominio ha il diritto e l ’ obbligo di deliberare e di eseguire opere di riparazione e manutenzione a protezione delle proprietà comuni al fine di evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi , e che , in mancanza della collaborazione dei condomini al riguardo , l ’ amministratore può agire in giudizio , in rappresentanza del condominio , per far valere tale diritto , sia in sede cautelare ( art . 1130 , n . 4 , c . c .) che di merito ( art . 1131 c . c .) ( Cass . 3522 / 2003 ).
3.7 . Occupazione di aree comuni . In relazione alla denuncia da parte di un condominio dell ’ abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area ( in uso ) condominiale mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva , sussiste la legittimazione dell ’ amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi degli artt . 1130 , n . 4 ), e 1131 c . c ., senza necessità di apposita delibera condominiale , con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno , nei confronti dell ’ autore dell ’ opera denunciata e dell ’ acquirente di essa ( Cass . 16230 / 2011 ). Ai sensi degli artt . 1130 , comma 1 , n . 4 ), e 1131 c . c ., l ’ amministratore del condominio è legittimato , senza necessità di una specifica deliberazione assembleare , ad agire in giudizio , nei confronti dei singoli condomini e dei terzi , per compiere
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA