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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1131 c . c .
1 . Rappresentanza sostanziale dell ’ amministratore . L ' iniziativa contrattuale dell ' amministratore che , senza previa approvazione o successiva ratifica dell ' assemblea , disponga l ' esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell ' edificio condominiale e conferisca altresì ad un professionista legale l ' incarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto , non determina l ' insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo , non trovando applicazione il principio secondo cui l ' atto compiuto , benché irregolarmente , dall ' organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull ' operato e sui poteri dello stesso , giacché i poteri dell ' amministratore del condominio e dell ' assemblea sono delineati con precisione dagli artt . 1130 e 1335 c . c ., che limitano le attribuzioni del primo all ' ordinaria amministrazione , mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria ; né il terzo può invocare l ' eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall ' amministratore , valendo tale presupposto a fondare , ex art . 1135 , ultimo comma , c . c ., il diritto dell ' amministratore al rimborso selle spese nell ' ambito interno al rapporto di mandato ( nella specie , la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito , che aveva ritenuto inopponibile al condominio il contratto con cui l ' amministratore aveva autonomamente conferito ad un legale il compito di assistenza nella redazione di un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria , dell ' importo di oltre duecentomila euro , determinati da un ' ordinanza comunale impositiva di lavori urgenti alla facciata dell ' edificio ) ( Cass . 20136 / 2017 ). L ’ amministratore di condominio , per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell ’ àmbito delle proprie attribuzioni , non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che , ove anche intervenga , ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall ’ amministratore medesimo ( Cass . 10865 / 2016 ). L ’ amministratore , quando agisce nei limiti dei poteri attribuitigli dalla legge o di quelli conferitigli dall ’ assemblea , rappresenta il condominio e , pertanto , ove ne abbia speso il relativo nome , contrae per conto dello stesso , con conseguente riferibilità diretta dei relativi rapporti all ’ anzidetto ente di gestione ; tale principio si desume non solo dall ’ art . 1131 c . c ., che fa riferimento alle attribuzioni elencate nel precedente art . 1130 c . c ., ma anche dall ’ art . 1133 c . c ., prevedente l ’ obbligatorietà per tutti i condomini dei provvedimenti presi dall ’ ammini-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA