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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
Art . 1130 bis c . c .
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mente avanzati , ma nel consuntivo relativo all ’ esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento ( Cass . 15401 / 2014 ). In tema di delibera di approvazione del bilancio consuntivo condominiale , la mancata applicazione del criterio di cassa è idonea ad inficiare sotto il profilo della chiarezza la situazione patrimoniale del condominio , pertanto laddove l ' assemblea abbia approvato un consuntivo che non sia improntato a tale criterio e violi , quindi , i diritti dei condomini lo stesso ben potrà essere dichiarato illegittimo ( nella specie , l ' amministratore non si era attenuto correttamente al criterio di cassa non avendo riportato , neanche nella situazione patrimoniale , il saldo ed i movimenti del conto corrente , dati essenziali per la verifica della corretta ricostruzione contabile essendo l ' esame della movimentazione del conto - che proviene da un terzo , la banca - il riscontro di tutte le entrate e le spese in danaro ) ( Trib . Roma 2 ottobre 2017 ). Il bilancio , o meglio , il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza , bensì a quello di cassa ; l ’ inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell ’ effettivo pagamento ( Trib . Milano 20 giugno 1991 ).
3 . Singole voci . In tema di condominio , la mancata specifica indicazione , tra gli argomenti oggetto dell ’ ordine del giorno dell ’ assemblea , dell ’ approvazione del compenso a favore dell ’ amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e , dunque , l ’ invalidità della delibera , atteso che tale compenso rappresenta , ai sensi dell ’ art . 1129 , comma 14 , c . c ., una spesa a carico del condominio e , dunque , una voce del relativo bilancio , suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese . L ' amministratore nominato dal Tribunale ex art . 1129 , comma 1 , c . c ., in sostituzione dell ' assemblea che non vi provvede , non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini , con i quali instaura , benché designato dall ' autorità giudiziaria , un rapporto di mandato : in conseguenza , lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all ' assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall ' art . 1709 c . c . ( nella specie , la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito , che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione , tra le voci del rendiconto consuntivo , del compenso in favore dell ' amministratore nominato
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA