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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE Art . 1117 c . c .
bricato sul terreno acquistato pro indiviso ), non si applica la normativa dell ’ art . 936 c . c ., nel richiamo fattone all ’ art . 1150 , comma 5 , c . c ., in quanto tale disciplina postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo , non potendo qualificarsi come tale il titolare di un diritto di natura reale , avente ad oggetto il fondo su cui le opere sono state eseguite ; a tale comproprietario , per i predetti miglioramenti , non è pertanto dovuta un ’ indennità nella misura dell ’ aumento di valore conseguito dal bene ma , dovendo egli essere considerato , secondo i casi , un mandatario degli altri partecipi alla comunione , ai sensi dell ’ art . 1720 c . c . o un utile gestore nel loro interesse , ai sensi dell ’ art . 2031 c . c . spetta soltanto il rimborso degli oneri sostenuti ( Cass . 743 / 2009 ).
5.7 . Vincolo di destinazione . In tema di condominio , le parti dell ’ edificio ( locali per la portineria e per l ’ alloggio del portiere ecc .) indicate al n . 2 ) dell ’ art . 1117 c . c . - che , al pari di quelle indicate ai nn . 1 ) e 3 ) dello stesso articolo , sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo - sono anche suscettibili , a differenza delle parti dell ’ edificio di cui ai citati n . 1 ) e 3 ), di utilizzazione individuale , in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità ; pertanto , in relazione ad esse , occorre accertare se l ’ atto , che nel caso concreto le sottrae alla presunzione di proprietà comune , contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura , configurandosi , nel secondo caso , l ’ esistenza di un vincolo obbligatorio propter rem , fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione , in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti , anche in mancanza di trascrizione ( Cass . 6474 / 2005 ). Per l ’ esclusione della presunzione di proprietà comune , di cui al citato art . 1117 c . c ., non è necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo , essendo sufficiente che da questo emergano elementi univoci che siano in contrasto con la reale esistenza di un diritto di comunione , dovendo la citata presunzione fondarsi sempre su elementi obiettivi che rivelino l ’ attitudine funzionale del bene al servizio o al godimento collettivo , con la conseguenza che , quando il bene , per le sue obiettive caratteristiche strutturali , serve in modo esclusivo all ’ uso o al godimento di una sola parte dell ’ immobile , la quale formi oggetto di un autonomo diritto di proprietà , ovvero risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall ’ originario proprietario dell ’ intero immobile ad un uso
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA