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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1129 c . c .
trova applicazione , sia per l ' organizzazione interna dell ' assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti , la disciplina di cui agli artt . 1117 ss . c . c ., potendo pertanto in tal caso i condomini , in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore , rispettivamente , a quattro e dieci , nominare un amministratore ed approvare un regolamento ( principio reso in fattispecie regolata , ratione temporis , dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l . n . 220 / 2012 ) ( Cass . 20071 / 2017 ). È inammissibile il ricorso di un amministratore di condominio uscente per la nomina di uno nuovo da parte dell ’ autorità giudiziaria , ove si tratti di condominio per il quale ex art . 1129 , comma 1 , c . c . non è obbligatoria tale nomina ( nella specie , era stato proposto , da un amministratore dimissionario di un condominio con cinque partecipanti , un ricorso per la nomina di un amministratore da parte dell ’ autorità giudiziaria ; nelle varie assemblee di condominio era stata , infatti , più volte ribadita la necessità di urgenti lavori di manutenzione al tetto e al sottotetto ma , non essendosi mai raggiunta la maggioranza per deliberare sia la nomina dell ’ amministratore sia l ’ esecuzione dei lavori , aveva sempre operato la prorogatio imperii ; l ’ amministratore però , ad un certo punto , si dimetteva formalmente ed essendo alcuni lavori di ristrutturazione condominiale necessari ed urgenti , stante l ’ inerzia dei condòmini , si vedeva costretto a presentare un ricorso per la nomina di un amministratore ex art . 1129 c . c ., così da non incorrere in responsabilità professionale e / o per mancata custodia dell ’ edificio ; il collegio , in camera di consiglio , enunciando il principio di cui alla massima , ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto , con la sola presenza di cinque condomini , non è obbligatoria la nomina dell ’ amministratore ) ( Trib . Bologna 13 ottobre 2015 ).
2 . Nomina assembleare . Alla nomina dell ’ amministratore del condominio di un edificio , è applicabile la disposizione dell ’ art . 1392 c . c ., secondo cui , salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere , la procura che conferisce il potere di rappresentanza può essere verbale o anche tacita , di talché essa può risultare , indipendentemente da una formale investitura da parte dell ’ assemblea e dall ’ annotazione nello speciale registro di cui all ’ art . 1129 c . c ., dal comportamento concludente dei condòmini che abbiano considerato l ’ amministratore tale a tutti gli effetti , pur in assenza di una rego-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA