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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1126 c . c .
che , qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l ’ impugnazione senza la detta autorizzazione , il suo operato può essere ratificato dall ’ assemblea ( eventualmente anche in seguito all ’ assegnazione da parte del giudice di un termine a tal fine , ai sensi dell ’ art . 182 c . p . c .), derivandone , in mancanza , la inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione ( nella specie , la suprema corte , premesso che la controversia , avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni d ’ acqua verificatesi in un appartamento dell ’ edificio condominiale per difetto di manutenzione del soprastante lastrico solare , esulava da quelle per le quali l ’ amministratore è autonomamente legittimato ex art . 1131 , comma 1 , c . c ., ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall ’ amministratore del condominio senza l ’ autorizzazione dell ’ assemblea dei condomini , non avendo il medesimo neppure provveduto , di fronte all ’ eccezione al riguardo sollevata da controparte , a munirsi della necessaria ratifica ) ( Cass . 18331 / 2010 ). In tema di condominio , la disposizione dell ’ art . 1126 c . c ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi , si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell ’ opera , indebitamente tollerati dal singolo proprietario ; in tale ultima ipotesi , ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi , la responsabilità relativa , sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento , fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare , ex art . 2051 c . c ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio ( nella specie , la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che , in controversia tra il condominio ed il proprietario del terrazzo soprastante un locale condominiale , costituente lastrico solare di tale locale , per le riparazioni necessarie ad eliminare le infiltrazioni d ’ acqua verificatesi nell ’ immobile condominiale a causa del difetto di impermeabilizzazione del terrazzo , dovuto a vetustà della relativa guaina impermeabilizzante e non già a vizi originari di progettazione o di esecuzione del manufatto , aveva ritenuto che la fattispecie fosse da sussumere nell ’ ambito applicativo dell ’ art . 2051 c . c .) ( Cass . 9084 / 2010 ). La terrazza a livello , anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino , assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare ; pertanto , dei danni cagionati dalle infiltrazioni d ’ acqua per difetto di manutenzione della stessa rispondono tutti i condomini , in concorso con il proprietario o con il tito-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA