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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
Art . 1126 c . c .
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grarne gli estremi , salva l ’ ipotesi ( ricorrente nella specie ) in cui si accerti l ’ e- sistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una responsabilità del soggetto che invoca l ’ esimente in questione ( Cass . 5877 / 2016 ). In tema di condominio negli edifici , la terrazza a livello , anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino , assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell ’ edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti ; ne consegue che , dei danni cagionati all ’ appartamento sottostante per le infiltrazioni d ’ acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione , rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione , secondo le proporzioni stabilite dall ’ art . 1126 c . c ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive ( Cass . 18164 / 2014 ). La disposizione dell ’ art . 1126 c . c . che regola la ripartizione fra i condomini delle spese di ripartizione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi , si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell ’ opera - come nel caso di cattiva impermeabilizzazione del lastrico o di una inadeguatezza delle canalizzazioni condominiali per lo smaltimento delle acque piovane accertata dal ctu - indebitamente tollerati dal singolo proprietario ; in tale ipotesi , ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi , la responsabilità relativa , sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento , fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare , ex art . 2051 c . c ., sia sotto il profilo dell ’ esistenza dei suoi obblighi quanto alla impermeabilizzazione del lastrico , sia con riferimento all ’ incidenza causale di eventuali carenze di impermeabilizzazione ad esso imputabili nel verificarsi dei danni accertati e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio ( Cass . 10195 / 2013 ). In caso di difetti originari di progettazione o di esecuzione dell ’ opera , indebitamente tollerati dal singolo proprietario , in tale ultima ipotesi , la relativa responsabilità , sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento , fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare , ex art . 2051 c . c ., e non anche al condominio ( Cass . 2840 / 2013 ). L ’ amministratore del condominio , nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre , non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio , o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole , senza previa autorizzazione a tanto dell ’ assemblea dei condomini , fermo restando peraltro
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA