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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1125 c . c .
Art . 1125 c . c .
( Manutenzione e ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai )
1 . Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l ’ uno all ’ altro sovrastanti , restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l ’ intonaco , la tinta e la decorazione del soffitto .
Sommario : 1 . Soletta . - 2 . Solaio . - 3 . Pavimento . - 4 . Trave . - 5 . Cortile . - 6 . Danni imputabili al singolo .
1 . Soletta . La presunzione assoluta di comunione ( ex art . 1125 c . c .) del solaio divisorio di due piani di edificio condominiale tra i proprietari dei medesimi vale pure per la piattaforma o soletta del balcone dell ’ appartamento del piano superiore , la quale , avendo gli stessi caratteri per struttura e funzione ( separazione in senso orizzontale , sostegno , copertura ), del solaio , di cui costituisce prolungamento , è attratta nel regime giuridico dello stesso ; consegue che per tale piattaforma o soletta si configura un compossesso degli indicati proprietari , esercitato dal proprietario del piano superiore anche e soprattutto in termini di calpestio ed estrinsecantesi per l ’ altro proprietario , oltre che nella fruizione del commodum proveniente dalla copertura , nell ’ acquisizione di ogni ulteriore attingibile utilità , cui non ostino ragioni di statica ed estetica , sicché quest ’ ultimo può ancorare a detta soletta le strutture di chiusura necessarie per la realizzazione di una veranda ed altresì utilizzare la faccia inferiore ( prolungamento del proprio soffitto ) per installarvi apparecchi di illuminazione , per farvi vegetare piante rampicanti ecc . ( Cass . 283 / 1987 ). La struttura costituita dal soffitto e dalla soletta che orizzontalmente divide in piani separati il corridoio d ’ accesso ai boxes condominiali e la sovrastante costruzione , si caratterizza come un vero e proprio elemento murario costitutivo di tale corridoio il quale , per la sua struttura chiusa , integra la figura del c . d . andito , che è espressamente previsto fra le cose comuni dall ’ art . 1117 c . c . ( Pret . Monza 29 luglio 1992 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA