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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
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Art . 1123 c . c .
ai sensi dell ’ art . 1123 , comma 1 , c . c ., in virtù di “ diversa convenzione ”, che non è assoggettata ad oneri di forma e può risultare anche da comportamenti univocamente concludenti , protrattisi nel tempo , dai quali sia possibile ricavare l ’ accettazione da parte di tutti i condomini di differenti criteri di riparto delle spese ( Cass . 20318 / 2004 ). L ’ approvazione , da parte di un condomino , tramite delegato , dei bilanci preventivi e consuntivi , redatti in base a nuovi criteri di ripartizione , applicativi di precedente delibera di modifica delle tabelle millesimali , adottata senza la partecipazione del condomino , non invitato , e non comunicatagli , e il versamento delle corrispondenti somme , pur dopo il giudizio instaurato dal medesimo condomino per la nullità di tutte le delibere , non costituiscono , di per sé , circostanze induttive dell ’ esatta conoscenza , della piena consapevolezza e dell ’ inequivoca accettazione di detta modifica , e cioè tali da consentire di desumere , per il comune modo di intendere , un determinato volere , con un preciso contenuto sostanziale ( Cass . 13592 / 2000 ).
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA