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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
Art . 1123 c . c .
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Art . 1123 c . c .
( Ripartizione delle spese )
1 . Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell ’ e- dificio , per la prestazione dei servizi nell ’ interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno , salvo diversa convenzione . 2 . Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa , le spese sono ripartite in proporzione dell ’ uso che ciascuno può farne . 3 . Qualora un edificio abbia più scale , cortili , lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell ’ intero fabbricato , le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità .
Sommario : 1 . Conservazione delle parti comuni dell ’ edificio . - 2 . Riparazioni di notevole entità . - 3 . Servizi nell ’ interesse comune . - 4 . Innovazioni deliberate dalla maggioranza . - 5 . Criteri legali di riparto in generale . 6 . Suddivisione paritaria . - 7 . Valore della quota . - 8 . Adeguamento degli impianti . - 9 . Proporzionalità all ’ uso . - 10 . Utilità separata . - 11 . Condominio parziale . - 12 . Diversa convenzione . - 12.1 . Regolamento condominiale . - 12.2 . Delibera assembleare . - 12.3 . Fatti concludenti .
1 . Conservazione delle parti comuni dell ’ edificio . In tema di oneri condominiali , la funzione ed il fondamento delle spese occorrenti per la conservazione dell ’ immobile si distinguono dalle esigenze che presiedono alle spese per il godimento dello stesso , come è dato evincere , in via di principio generale , dal disposto dell ’ art . 1104 c . c . - dettato in tema di comunione - e , sub specie dei rapporti di condominio , dalla norma di cui all ’ art . 1123 stesso codice , a mente della quale i contributi per la conservazione del bene sono dovuti in ragione della appartenenza e si dividono in proporzione alle quote ( indipendentemente dal vantaggio soggettivo espresso dalla destinazione delle parti comuni a servire in misura diversa i singoli piani o porzioni di piano ), mentre le spese d ’ uso ( che traggono origine dal godimento soggettivo e personale ) si suddividono in proporzione alla concreta misura di esso , indipendentemente dalla misura proporzionale dell ’ appartenenza ( e possono , conseguentemente , mutare , del tutto legittimamente , in modo affatto autonomo rispetto
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA