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Parte I - IL CONDOMINIO CODICE CIVILE
Art . 1122 c . c .
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sua pienezza , con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene e non dunque solo alla tutela della salute in quanto tale ( Cass . 6786 / 2015 ). In caso di immissioni rumorose in danno di un appartamento provenienti dall ’ impianto termico condominiale ed eccedenti la normale tollerabilità , ai sensi dell ’ art . 844 c . c ., sussiste la responsabilità del condominio , ex art . 2043 c . c ., di risarcire i danni subiti dal proprietario dell ’ unità immobiliare , senza che assuma rilievo la circostanza che l ’ impianto sia a norma e mantenuto a regola d ’ arte , in quanto le immissioni moleste integrano comunque gli estremi di un ’ attività vietata ( Cass . 23283 / 2014 ). In tema di immissioni ( nella specie , di fumo ) eccedenti il limite della normale tollerabilità , non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato , in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni ( Cass . 4394 / 2012 ). Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto , ma relativo alla situazione ambientale , variabile da luogo a luogo , secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti , e non può prescindere dalla rumorosità di fondo , ossia dalla fascia rumorosa costante , sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi ( c . d . criterio comparativo ), sicché la valutazione ex art . 844 c . c ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma , deve essere riferita , da un lato , alla sensibilità dell ’ uomo medio e , dall ’ altro , alla situazione locale ; spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell ’ ambito della normale tollerabilità ( Cass . 17051 / 2011 ). La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata , ben potendo egli ordinare l ’ attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole ( Cass . 887 / 2011 ). In tema di immissioni , l ’ art . 844 , comma 2 , c . c ., nella parte in cui prevede la valutazione , da parte del giudice , del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà , considerando eventualmente la priorità di un determinato uso , deve essere letto , tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell ’ attività di produzione ol-
CODICE DEL CONDOMINIO E DELLE LOCAZIONI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA