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Gazzetta ufficiale) non saranno
più applicabili tutte le precedenti
disposizioni del ministero
dell’Interno.
“Il nuovo testo è organizzato
secondo disposizioni comuni
– prosegue Battaglia – che
valgono per tutti gli impianti, per
tipologia di impianto e per luoghi
di installazione. Nella sezione 1
vengono aggiornati i termini e
le definizioni comuni, nella 2 le
disposizioni comuni. Poi, dalla
terza all’ottava sezione sono
previste le disposizioni specifiche
per ciascuna tipologia di impianto,
per le quali sono indicate anche i
relativi luoghi di installazione».
Terzo importante contributo
è giunto dalla Capogruppo
C “Caldaie a gas per uso
residenziale e usi assimilati”
di Assotermica, Valentina
D’Acunti, che ha trattato il
tema delle “Centrali termiche
a gas: opportunità e necessità
della verifica dell’esistente e del
completamento dell’incompiuto”.
“In queste giornate abbiamo
parlato spesso di futuro – ha
attaccato D’Acunti –. Purtroppo,
quando si parla di futuro occorre
tenere conto del punto di partenza
Per l’impiego dei prodotti per
uso antincendio, l’articolo 4
stabilisce che devono essere
identificati univocamente,
qualificati per le prestazioni
e l’uso previsto, accettati dal
responsabile dell’attività mediante
documentazione di identificazione
e qualificazione, conformi
alle disposizioni comunitarie
o nazionali, autorizzati alla
commercializzazione per l’impiego
con un livello di protezione
equivalente, ai fini della sicurezza
antincendio.
L’articolo 5 (Disposizioni per
gli impianti esistenti) ricorda
che non è previsto l’obbligo di
adeguamento per attività già in
regola e per aumenti di portata
termica fino al 20% e una sola
volta; tale obbligo invece vi sarà
nei casi di successivi aumenti,
realizzati una sola volta, ma più del
20%, passaggi ad alimentazione
a gas per impianti superiori a
35 kW (in caso di superamento
occorrerà applicare le procedure
di prevenzione incendi in base al
DPR n. 151/11).
L’articolo 6 stabilisce che alla data
di entrata in vigore del decreto (30
giorni dopo la pubblicazione sulla